Sì sì mi interessa!
Ok, allora provo a descriverlo nella maniera più semplice e sintetica possibile (anche se alla fine, sintetica non sarà).

Prima devo darti un concetto base, cioè la distinzione tra disposizione e norma. Posso spiegartelo nella maniera più immediata possibile dicendo che tra loro intercorre il medesimo rapporto che possiamo riscontrare tra significato e significante: la norma è ciò che si deriva dall'elaborazione intellettuale della disposizione, che è un insieme di segni "imperativi" del legislatore.
Prendi l'art. 1 Cost. : "L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro" ecc. ecc. . Questa è una disposizione, il significato scritto. La norma è ciò che derivi dalla disposizione semplicemente
interpretandola. Chi è che interpreta ? Il giurista (giudice, studente, avvocato, professore in materie legali), cioè chiunque APPLICHI la disposizione. Quindi la norma appartiene all'insieme della legis-executio, la disposizione alla legis-latio: uno crea la norma, un altro crea la disposizione.
Fissa bene questo fatto ed adesso capirai come il compito del giurista sia quello, fondamentalmente, di tirar fuori da un groviglio di disposizioni un insieme di norme, un
sistema giuridico coerente. Questo non è sempre possibile, visto che le norme spesso si "scontrano" tra loro, creano cioè delle
antinomie. Per risolvere le
antinomie ci sono degli appositi criteri:
gerarchico, cronologico e della specialità.Ogni criterio produce un effetto: l'effetto del criterio cronologico è l'
abrogazione. Quindi l'abrogazione è semplicemente la "sostituzione" della norma vecchia con la norma nuova. Può essere esplicita (cioè disposta proprio dal legislatore), tacita (ricavata dall'interprete in base alla riforma di un'intera disciplina) o implicita (ricavata dall'interprete, la differenza con la tacita è che la prima può riguardare intere leggi e le seconda commi o articoli discordanti, insomma cambia la vastità dell'effetto).
Come vedi non potrà mai cambiare qualcosa perchè è un effetto, un principio del sistema, ed è insito nella volontà della società di adeguare le proprie leggi al circuito temporale...quindi è fisiologia dell'ordinamento (mentre l'annullamento è patologia e la deroga complessità).
La particolarità dell'abrogazione è che opera solo per il futuro, perchè, ovviamente, le norme non sono retroattive (cioè non dispongono per il passato). In latino si dice che opera "ex nunc", cioè "da ora".
Andiamo al tuo caso. Se una norma X abroga una norma Y che a sua volta aveva abrogato una norma Z, non rivive la norma Z di per sé: abrogata lex abrogante non reviviscit lex abrogata.
Potrebbe rivivere (e si chiama, appunto, reviviscenza della norma abrogata) solo e soltanto se la norma X (quindi la più recente) lo dichiarasse esplicitamente...quindi sarebbe un atto politico, dovrebbero mettersi d'accordo sul far rivivere il mattarellum "misto", non è un escamotage che Letta potrebbe fare da un momento all'altro.
Spero di non averti annoiato

e di essere stato abbastanza chiaro...